Adempimenti fiscali

(vedi Guida fiscale al condominio dell'Agenzia delle entrate) Il condominio assolve alla funzione di sostituto di imposta già dal 1998, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e come tale è tenuto al pagamento delle imposte sui redditi, in luogo di altri soggetti con obbligo di rivalsa (addebitando, cioè, la relativa imposta al soggetto stesso). Pertanto, va chiarito che soggetto obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, è il condominio in quanto tale. Infatti, avendo assunto la qualifica di sostituto d'imposta, sarà tenuto ad effettuare le ritenute di acconto ogniqualvolta corrisponda compensi, in denaro o in natura, soggetti alle ritenute stesse. Ciò avviene, ad esempio, in caso di corresponsione di somme o valori che costituiscono redditi di lavoro dipendente, come quelli pagati al portiere dello stabile o all'incaricato della pulizia, se quest'ultimo intrattiene un rapporto di lavoro dipendente, ovvero in caso di pagamenti di somme o valori che sono, invece, da qualificare come redditi di lavoro autonomo, come quelli pagati all'amministratore del condominio stesso, anche se a titolo di rimborso forfetario di spese, o in caso di corresponsione di somme o valori qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 81 del T.U.I.R. (D.P.R. 22.12.1986, n. 917). Dall'obbligo di effettuare la ritenuta discende quello di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta e la certificazione unica. Ed infatti, le ritenute operate nel corso dell’anno dall’amministratore di condominio, che opera per nome e per conto del condominio, devono essere dichiarate nel Mod.770. Inoltre, l’amministratore deve rilasciare apposite certificazioni da trasmettere ai percipienti, attestanti l’ammontare delle somme corrisposte e l’ammontare delle ritenute operate e versate all’Erario. In particolare, l’assolvimento degli obblighi di ritenuta quale sostituto di imposta discernano:
  • • Effettuazione e versamento delle ritenute di acconto, ogni qualvolta vengano corrisposti compensi soggetti alle ritenute stesse
  • • Rilascio ai fornitori della certificazione per le ritenute versate (entro il 28 febbraio) oltre all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate
  • • Compilazione ed invio modello 770 per la dichiarazione dei sostituti d'imposta
  • • Comunicazione - mediante quadro AC -all'Anagrafe tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e i dati identificativi dei relativi fornitori del condominio, compresi anche gli altri condomini, supercondomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell'anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.